Convenzione
Art. 38
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In vigore dal 8 gen 2006
- SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di disaccordo fra due o più Parti contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, le Parti contraenti tengono consultazioni nel quadro di una riunione delle Parti contraenti in vista di risolvere la controversia. Qualora tali consultazioni risultassero improduttive, si potrà ricorrere ai meccanismi di mediazione, di conciliazione e d'arbitrato previsti dal diritto internazionale, comprese le regole e prassi in vigore in seno all'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-38