Convenzione
Art. 41
EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
In vigore dal 8 gen 2006
- EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE
1. Ogni Parte contraente può presentare una proposta di emendamento alla presente Convenzione. Le proposte di emendamento sono esaminate nel corso di una riunione di esame o di una riunione straordinaria.
2. Il testo di ogni proposta di emendamento ed i motivi di tale emendamento sono comunicati al depositarlo il quale trasmette la proposta alle Parti contraenti almeno novanta giorni prima della riunione nella quale l'emendamento è sottoposto alfine di essere esaminato. Tutte le osservazioni ricevute riguardo a tale proposta sono comunicate alle Parti contraenti dal depositario.
3. Le Parti contraenti decidono, dopo aver esaminato la proposta di emendamento se sia opportuno adottarla per consenso, oppure, in mancanza di consenso di sottoporla ad una Conferenza diplomatica.
Ogni decisione di sottoporre una proposta di emendamento ad una Conferenza diplomatica deve essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti alla riunione, a condizione che almeno la metà delle Parti contraenti sia presente al momento del voto.
4. La Conferenza diplomatica, incaricata di esaminare e di adottare emendamenti alla presente Convenzione, è convocata dal depositario ed ha luogo entro un anno da quando la decisione in tal senso è stata presa in conformità al paragrafo 3 del presente articolo. La Conferenza diplomatica si adopera in tutti i modi affinché gli emendamenti siano adottati per consenso. Se ciò non è possibile, gli emendamenti sono adottati a maggioranza di due terzi dell'insieme delle Parti contraenti.
5. Gli emendamenti alla presente Convenzione che sono stati adottati in conformità ai paragrafi 3 e 4 di cui sopra sono sottoposti a ratifica, accettazione, approvazione o conferma dalle Parti contraenti ed entrano in vigore nei confronti delle Parti contraenti che li hanno ratificati, accettati approvato o confermati il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del depositario, dei corrispondenti strumenti di almeno due terzi di tali Parti contraenti. Per una Parte contraente che ratifica, accetta, approva o conferma ulteriormente tali emendamenti, questi entrano in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento corrispondente effettuato da tale Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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