Convenzione
Art. 44
TESTI AUTENTICI
In vigore dal 8 gen 2006
- TESTI AUTENTICI
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il Depositario che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti.
IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI A TAL FINE DEBITAMENTE AUTORIZZATI, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE.
Fatto a Vienna, il cinque settembre millenovecentonovantasette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-44