Art. 44 · TESTI AUTENTICI
Convenzione

Art. 44

44 / 44

TESTI AUTENTICI

In vigore dal 8 gen 2006
- TESTI AUTENTICI L'originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola sono ugualmente autentici, è depositato presso il Depositario che ne invia copie certificate conformi alle Parti contraenti. IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI A TAL FINE DEBITAMENTE AUTORIZZATI, HANNO FIRMATO LA PRESENTE CONVENZIONE. Fatto a Vienna, il cinque settembre millenovecentonovantasette.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-c-44