Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 8 gen 2006
1. La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Scajola, Ministro delle attività produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-rd-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo