Art. 1 · Autorizzazione alla ratifica

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 8 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282#art-rd-1