Spiegaz. Carta Diritti›Titolo I
Art. 4
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
In vigore dal 22 apr 2005
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti
inumani o degradanti.
Spiegazione
Il diritto di cui all' corrisponde a quello
garantito dall' della CEDU, la cui formulazione è identica: Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti. Ai sensi dell', paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici.
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Articolo II-64 della Costituzione.
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-4