Spiegaz. Carta DirittiTitolo I

Art. 4

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

In vigore dal 22 apr 2005
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti. Spiegazione Il diritto di cui all' corrisponde a quello garantito dall' della CEDU, la cui formulazione è identica: Nessuno può essere sottoposto a tortura, nè a pene o trattamenti inumani o degradanti. Ai sensi dell', paragrafo 3 della Carta, ha significato e portata identici. -------------- Articolo II-64 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-4

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