Spiegaz. Carta DirittiTitolo II

Art. 9

Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Spiegazione Questo articolo si basa sull' della CEDU, che recita: "A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto". La formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le legislazioni nazionali riconoscono nodi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. L'articolo non vieta nè impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda. ----------------------------- Articolo II-69 della Costituzione.
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