Spiegaz. Carta Diritti›Titolo II
Art. 7
Rispetto della vita privata e della vita familiare
In vigore dal 22 apr 2005
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Spiegazione
I diritti di cui all' corrispondono a quelli
garantiti dall' della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine "comunicazioni" è stato sostituito a "corrispondenza".
Conformemente all', paragrafo 3, il significato e
la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto , che recita:
"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata
e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui."
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Articolo II-67 della Costituzione.
Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-7