Spiegaz. Carta DirittiTitolo II

Art. 7

Rispetto della vita privata e della vita familiare

In vigore dal 22 apr 2005
Rispetto della vita privata e della vita familiare Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Spiegazione I diritti di cui all' corrispondono a quelli garantiti dall' della CEDU. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, il termine "comunicazioni" è stato sostituito a "corrispondenza". Conformemente all', paragrafo 3, il significato e la portata di questi diritti sono identici a quelli del corrispondente articolo della CEDU. Le limitazioni che vi possono legittimamente essere apportate sono pertanto quelle autorizzate ai sensi del suddetto , che recita: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui." ------------------------------ Articolo II-67 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-7

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