Spiegaz. Carta DirittiTitolo I

Art. 5

Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

In vigore dal 22 apr 2005
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. E proibita la tratta degli esseri umani. Spiegazione 1.Il diritto di cui all', paragrafi 1 e 2, corrisponde a quello dell', paragrafi 1 e 2, dello stesso tenore, della CEDU. Il significato e la portata di questo diritto sono identici a quelli conferiti da detto articolo, ai sensi dell', paragrafo 3 della Carta. Ne consegue che: -- nessuna restrizione può essere imposta legittimamente al diritto previsto dal paragrafo 1; -- nel paragrafo 2, le nozioni di "lavoro forzato o obbligatorio" devono essere interpretate alla luce delle definizioni "negative" contenute nell', paragrafo 3 della CEDU, che recita: "Non è considerato "lavoro forzato o obbligatorio" ai sensi del presente articolo: a) il lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall' della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale; b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio; c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.". 2. II paragrafo 3 trae direttamente origine dalla dignità della persona umana e tiene conto degli ultimi sviluppi della criminalità organizzata, quali le organizzazioni che favoriscono, a scopo di lucro, l'immigrazione clandestina o lo sfruttamento sessuale. L'allegato della convenzione Europol riporta la seguente definizione applicabile alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale: "Tratta degli esseri umani: il fatto di sottoporre una persona al potere reale e illegale di altre persone ricorrendo a violenze o a minacce o abusando di un rapporto di autorità o mediante manovre, in particolare per dedicarsi allo sfruttamento della prostituzione altrui, a forme di sfruttamento e di violenza sessuale nei confronti di minorenni o al commercio connesso con l'abbandono dei figli)". Il capitolo VI della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che è stato integrato nell'acquis dell'Unione e al quale il Regno Unito e l'Irlanda partecipano, contiene, nell', paragrafo 1, la seguente disposizione in materia di organizzazioni di immigrazione clandestina: "Le parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri". Il 19 luglio 2002 il Consiglio ha adottato la decisione quadro sulla lotta alla tratta degli esseri umani (GU L 203/2002, pag. 1) il cui definisce in dettaglio i reati relativi alla tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento di manodopera o di sfruttamento sessuale che la decisione quadro impone agli Stati membri di punire. ------------------------------ Articolo II-65 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione. Articolo II-65 della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo