Spiegaz. Carta DirittiTitolo I

Art. 2

Diritto alla vita

In vigore dal 22 apr 2005
Diritto alla vita 1. Ogni individuo ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, nè giustiziato. Spiegazione 1. Il paragrafo 1 di questo articolo è basato sulla prima frase dell', paragrafo 1, della CEDU, che recita: "1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge...." 2. La seconda frase di detta disposizione, che ha per oggetto la pena capitale, risulta superata in conseguenza dell'entrata in vigore del protocollo n. 6 della CEDU, il cui è così formulato: "La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena nè giustiziato". A tale disposizione si ispira l', paragrafo 2, della Carta. 3. Le disposizioni dell' della Carta corrispondono a quelle degli articoli summenzionati della CEDU e del protocollo addizionale e, ai sensi dell', paragrafo 3 della Carta, hanno significato e portata identici. Pertanto le definizioni "negative" che figurano nella CEDU devono essere considerate come figuranti anche nella Carta: a) , paragrafo 2 della CEDU: "La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione"; b) del protocollo n. 6 della CEDU: "Uno Stato può prevedere nella propria legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei casi previsti da tale legislazione e conformemente alle sue disposizioni...". ------------------------------ Articolo II-62, paragrafo 2 della Costituzione. Articolo II-62 della Costituzione. Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-scd-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto alla vita (Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.) — Testo vigente | Portale Normativo