Spiegaz. Carta Diritti›Titolo I
Art. 3
Diritto all'integrità della persona
In vigore dal 22 apr 2005
Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e
psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in
particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata,
secondo le modalità definite dalla legge
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di
quelle aventi come scopo la selezione delle persone
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in
quanto tali una fonte di lucro
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Spiegazione
1. Nella sentenza del 9 ottobre 2001 nella causa C-377/98, Regno
dei Paesi Bassi contro Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. 7079), ai punti 70 e 78-80 della motivazione la Corte di giustizia ha confermato che il diritto fondamentale all'integrità della persona è parte integrante del diritto dell'Unione e comprende, nell'ambito della medicina e della biologia, il libero e consapevole consenso del donatore e del ricevente.
2. I principi enunciati nell' della Carta figurano
già nella convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina adottata nell'ambito del Consiglio d'Europa (serie dei trattati europei n. 164 e protocollo addizionale n. 168). La Carta non intende derogare a tali disposizioni e proibisce solo la clonazione riproduttiva. Non autorizza nè proibisce le altre forme di clonazione e non impedisce quindi in alcun modo al legislatore di vietarle.
3. Il riferimento alle pratiche eugeniche, segnatamente quelle che
hanno come scopo la selezione delle persone, riguarda le ipotesi in cui siano organizzati e attuati programmi di selezione che comportino, per esempio, campagne di sterilizzazione, gravidanze forzate, matrimoni etnici obbligatori, ecc., atti considerati tutti crimini internazionali dallo statuto del Tribunale penale internazionale adottato a Roma il 17 luglio 1998 (cfr. , paragrafo 1, lettera g.
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Articolo II-63 della Costituzione.
Articolo II-63 della Costituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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