Protocollo 9Titolo IV

Art. 37

In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all' del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-37-4

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Art. 37 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo