Protocollo 9›Titolo IV
Art. 37
754 / 946In vigore dal 22 apr 2005
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
destinate ad assicurare, sul territorio dei nuovi Stati membri, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questi Stati alla Commissione, conformemente all' del trattato CEEA, entro tre mesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
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