Protocollo 9›Titolo IV
Art. 33
In vigore dal 22 apr 2005
A decorrere dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri sono
considerati come destinatari delle direttive e delle decisioni ai sensi dell' del trattato CE e dell' del trattato CEEA, purchè tali direttive e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali. Fatta eccezione per le direttive e le decisioni che entrano in vigore ai sensi dell', paragrafi 1 e 2 del trattato CE, i nuovi Stati membri sono considerati come aventi ricevuto notifica di tali direttive e decisioni al 1° maggio 2004.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-33-4