Protocollo 9Titolo III

Art. 29

In vigore dal 22 apr 2005
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-29-4

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo