Art. 29
Protocollo 9Titolo III

Art. 29

737 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Al fine di non ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, l'applicazione delle disposizioni nazionali dei nuovi Stati membri durante i periodi transitori di cui agli allegati da V a XIV dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 non deve condurre a controlli di frontiera tra gli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-29-4