Protocollo 9›Titolo IV
Art. 34
In vigore dal 22 apr 2005
I nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per
conformarsi, a decorrere dal 1° maggio 2004, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell' del trattato CE e dell' del trattato CEEA, a meno che un altro termine sia previsto negli allegati di cui all' o in altre disposizioni del presente protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-34-4