Protocollo 9Parte SECONDATitolo I

Art. 40

In vigore dal 22 apr 2005
I nuovi Stati membri contribuiscono in otto rate uguali, esigibili alle date di cui all', alle riserve e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite alla fine di aprile 2004, quali figurano nel bilancio della Banca europea per gli investimenti, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste: Polonia...................................................... 2,2742% Repubblica ceca.............................................. 0,8392% Ungheria..................................................... 0,7939% Slovacchia................................................... 0,2857% Slovenia..................................................... 0,2652% Lituania..................................................... 0,1664% Cipro........................................................ 0,1223% Lettonia..................................................... 0,1016% Estonia...................................................... 0,0784% Malta........................................................ 0,0465%
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-40-4

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo