Protocollo 9›Titolo III
Art. 45
In vigore dal 22 apr 2005
Le persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di
sovranità le quali, nell'ambito del regime istituito in virtù del trattato istitutivo e dello scambio di note connesso del 16 agosto 1960, sono soggette alla normativa della Repubblica di Cipro in materia di sicurezza sociale, sono considerate, ai fini del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come persone che risiedono o lavorano nel territorio della Repubblica di Cipro.
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GU L 149 del 3.7.1971, pag. 2.
Storico versioni
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