Protocollo 7Capo V

Art. 15

In vigore dal 22 apr 2005
La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l', l', secondo comma e l'. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-15-4

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo