Protocollo 7›Capo VII
Art. 20
In vigore dal 22 apr 2005
Gli articoli da 11 a 14 e l' sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali.
Gli articoli da 11 a 14 e l' sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-20-4