Protocollo 8›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 22 apr 2005
1. Gli Stati aderenti di cui all' devono aderire agli accordi o convenzioni, purchè siano ancora vigenti, che, prima della loro rispettiva adesione:
a) sono stati conclusi tra gli altri Stati membri e sono fondati sul trattato che istituisce la Comunità europea, sul trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o sul trattato sull'Unione europea ovvero sono indissociabili dal conseguimento degli obiettivi di detti trattati, sono relativi al funzionamento delle Comunità o dell'Unione o sono connessi alla loro sfera di attività;
b) sono stati conclusi dagli altri Stati membri congiuntamente alle Comunità europee con uno o più Stati terzi o con un'organizzazione internazionale, compresi gli accordi connessi a tali accordi o convenzioni. A tal fine, l'Unione e gli altri Stati membri prestano assistenza agli Stati aderenti di cui all'.
2. Gli Stati aderenti di cui all' adottano le misure appropriate per adeguare, se occorre, ai diritti e agli obblighi derivanti dalla loro adesione la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali di cui sono parte anche l'Unione o la Comunità europea dell'energia atomica o altri Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-2-7