Protocollo 8Titolo IISez. 1

Art. 6

In vigore dal 22 apr 2005
1. Gli atti delle istituzioni concernenti i prodotti elencati nell'allegato I della Costituzione ed i prodotti la cui importazione nell'Unione è sottoposta ad una regolamentazione specifica in conseguenza dell'applicazione della politica agricola comune, nonché gli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulle cifre d'affari non s'applicano a Gibilterra, a meno che il Consiglio non adotti una decisione europea che disponga diversamente. Il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione. 2. È mantenuta la situazione di Gibilterra definita al punto VI dell'allegato II dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord. ------------------------------ G.U. L. 73 del 27-3-1972, pag. 47.
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Art. 6 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo