Protocollo 8›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 22 apr 2005
I testi degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunità europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, adottati anteriormente alle adesioni di cui all' e redatti successivamente in lingua inglese e danese, in lingua greca, in lingua spagnola e portoghese e in lingua finnica e svedese fanno fede, dalla data della rispettiva adesione degli Stati di cui all', alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-7