Protocollo 8Titolo I

Art. 4

In vigore dal 22 apr 2005
I testi degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi delle Comunità europee o dell'Unione europea istituita dal trattato sull'Unione europea, adottati anteriormente alle adesioni di cui all' e redatti successivamente in lingua inglese e danese, in lingua greca, in lingua spagnola e portoghese e in lingua finnica e svedese fanno fede, dalla data della rispettiva adesione degli Stati di cui all', alle stesse condizioni dei testi redatti e facenti fede nelle altre lingue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo