Protocollo 7Capo VII

Art. 18

In vigore dal 22 apr 2005
Ai fini dell'applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell'Unione agiranno d'intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-18-4

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