Art. 20
Protocollo 7Capo VII

Art. 20

632 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Gli articoli da 11 a 14 e l' sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, ai cancellieri e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia dell'Unione europea, senza pregiudizio delle disposizioni dell' del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative all'immunità di giurisdizione dei giudici e degli avvocati generali. Gli articoli da 11 a 14 e l' sono applicabili anche ai membri della Corte dei Conti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-20-4