Protocollo 7Capo V

Art. 12

In vigore dal 22 apr 2005
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-12-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 12 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo