Protocollo 7Capo IV

Art. 10

In vigore dal 22 apr 2005
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano al lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso. Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-10-5

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo