Protocollo 7›Capo II
Art. 6
In vigore dal 22 apr 2005
I presidenti delle istituzioni dell'Unione possono rilasciare ai membri ed agli agenti di dette istituzioni lasciapassare la cui forma è stabilita da un regolamento europeo del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, e che sono riconosciuti dalle autorità degli Stati membri come titoli di viaggio validi. Tali lasciapassare sono rilasciati ai funzionari e agli agenti secondo le condizioni stabilite dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.
La Commissione può concludere accordi per far riconoscere tali lasciapassare come titoli di viaggio validi sul territorio di Stati terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-6-6