Protocollo 7›Capo I
Art. 4
In vigore dal 22 apr 2005
L'Unione è esente da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione, in ordine agli oggetti destinati al suo uso ufficiale. Gli oggetti così importati non saranno ceduti a titolo oneroso o gratuito sul territorio dello Stato nel quale sono stati importati, salvo che ciò non avvenga a condizioni accette al governo di tale Stato.
Essa è del pari esente da ogni dazio doganale e da ogni divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione in ordine alle sue pubblicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-4-6