Protocollo 7›Capo I
Art. 1
In vigore dal 22 apr 2005
7. PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
CONSIDERANDO che, ai termini dell'articolo III-434 della Costituzione, l'Unione gode sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento della sua missione,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:
I locali e gli edifici dell'Unione sono inviolabili. Essi sono esenti da perquisizioni, requisizioni, confisca o espropriazione. I beni e gli averi dell'Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-1-7