Protocollo 5Capo IX

Art. 27

In vigore dal 22 apr 2005
1. Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Banca può prevedere, in un contratto, una procedura di arbitrato. 2. La Banca elegge domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio. 3. I beni e gli averi della Banca possono essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-27-3

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Art. 27 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo