Protocollo 5›Capo IX
Art. 25
In vigore dal 22 apr 2005
1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività sono sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.
2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Esso vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-25-3