Protocollo 5Capo IX

Art. 25

In vigore dal 22 apr 2005
1. Qualora il consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività sono sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a garantire debitamente l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni. 2. In caso di liquidazione, il consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione. Esso vigila alla salvaguardia dei diritti dei membri del personale.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-25-3

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Art. 25 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo