Protocollo 5›Capo IX
Art. 26
In vigore dal 22 apr 2005
1. In ognuno degli Stati membri la Banca gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
2. I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o esproprio.
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