Protocollo 5Capo IX

Art. 26

In vigore dal 22 apr 2005
1. In ognuno degli Stati membri la Banca gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. 2. I beni della Banca sono esenti da tutte le forme di requisizione o esproprio.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-26-3

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo