Protocollo 7Capo V

Art. 11

In vigore dal 22 apr 2005
Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, i funzionari ed altri agenti dell'Unione: a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, con riserva dell'applicazione delle disposizioni della Costituzione relative, da un lato, alle regole delle responsabilità dei funzionari ed agenti nei confronti dell'Unione e, dall'altro, alla competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per deliberare in merito ai litigi tra l'Unione ed i suoi funzionari ed altri agenti. Continuano a beneficiare di questa immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; b) non sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione nè alle formalità di registrazione degli stranieri. Lo stesso vale per i loro coniugi e i familiari a loro carico, c) godono, per quanto riguarda la disciplina vigente in materia valutaria o di cambio, delle agevolazioni usualmente riconosciute ai funzionari delle organizzazioni internazionali; d) godono del diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima entrata in funzione nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la propria mobilia e i propri effetti personali alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto Stato, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato in cui il diritto è esercitato; e) godono del diritto di importare in franchigia la propria autovettura destinata al loro uso personale, acquistata nello Stato della loro ultima residenza o nello Stato di cui sono cittadini alle condizioni del mercato interno di tale Stato, e di riesportarla in franchigia, fatte salve, nell'uno e nell'altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal governo dello Stato interessato.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-11-4

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004. — Testo vigente | Portale Normativo