Protocollo 7›Capo IV
Art. 10
622 / 946In vigore dal 22 apr 2005
I rappresentanti degli Stati membri che partecipano al lavoro delle istituzioni dell'Unione, nonché i loro consiglieri e periti tecnici, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi, delle immunità e delle agevolazioni d'uso.
Il presente articolo si applica ugualmente ai membri degli organi consultivi dell'Unione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-10-5