Art. 12
Protocollo 7Capo V

Art. 12

624 / 946
In vigore dal 22 apr 2005
Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla legge europea, i funzionari e gli agenti dell'Unione sono soggetti, a profitto di quest'ultima, ad una imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalla stessa versati. Detta legge è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate. I funzionari e altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-12-4