Protocollo 7›Capo V
Art. 15
627 / 946In vigore dal 22 apr 2005
La legge europea determina le categorie di funzionari e altri agenti dell'Unione cui si applicano, in tutto o in parte, l', l', secondo comma e l'. Essa è adottata previa consultazione delle istituzioni interessate.
I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei funzionari e altri agenti compresi in tali categorie sono comunicati periodicamente ai governi degli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-15-4