Allegato›Parte IV
Art. 5
In vigore dal 22 apr 2005
1. La notifica di cui all' è presentata entro sei mesi dall'adozione finale di una misura se tale misura si fonda sull'acquis di Schengen.
Qualora la Danimarca non presenti una notifica conformemente all' o 4 in relazione a misure che si fondano sull'acquis di Schengen, gli Stati membri vincolati da tali misure e la Danimarca esamineranno le iniziative appropriate da intraprendere.
2. Una notifica a norma dell' relativa a misure che si fondano sull'acquis di Schengen è irrevocabilmente considerata una notifica a norma dell' ai fini di qualsiasi altra proposta o iniziativa che intende fondarsi sulla misura in questione, purchè tale proposta o iniziativa si fondi sull'acquis di Schengen.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-a-5