Protocollo 20›Parte IV
Art. 9
In vigore dal 22 apr 2005
1. In qualsiasi momento e fatto salvo l', la Danimarca può, secondo le proprie norme costituzionali, notificare agli altri Stati membri che, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla notifica, la parte I è costituita dalle disposizioni di cui all'allegato. In tal caso gli articoli da 5 a 9 sono rinumerati di conseguenza.
2. Sei mesi dopo la data in cui prende effetto la notifica di cui al paragrafo 1, tutto l'acquis di Schengen e le misure adottate per sviluppare tale acquis, che erano fino ad allora vincolanti per la Danimarca quali obblighi di diritto internazionale, sono vincolanti per la Danimarca in quanto diritto dell'Unione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-p-9-10