AllegatoParte IV

Art. 3

In vigore dal 22 apr 2005
1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare. 2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell' senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-a-3

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