Allegato›Parte IV
Art. 3
In vigore dal 22 apr 2005
1. La Danimarca può notificare per iscritto al presidente del Consiglio, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta o di un'iniziativa al Consiglio, a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, che desidera partecipare all'adozione e applicazione di una delle misure proposte; una volta effettuata detta notifica la Danimarca è abilitata a partecipare.
2. Se una misura di cui al paragrafo 1 non può essere adottata dopo un congruo periodo di tempo con la partecipazione della Danimarca, essa può essere adottata dal Consiglio a norma dell' senza la partecipazione della Danimarca. In tal caso si applica l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-a-3