Allegato›Parte IV
Art. 2
In vigore dal 22 apr 2005
A norma dell' e fatti salvi gli , nessuna disposizione della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, nessuna misura adottata a norma di detto capo, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto capo, nessuna decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'interpretazione di tali disposizioni o misure è vincolante o applicabile in Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo le competenze, i diritti e gli obblighi della Danimarca; nessuna di tali disposizioni, misure o decisioni pregiudica in alcun modo l'acquis comunitario e dell'Unione nè costituisce parte del diritto dell'Unione, quali applicabili alla Danimarca.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-a-2