Allegato›Parte IV
Art. 4
In vigore dal 22 apr 2005
La Danimarca, in qualsiasi momento dopo l'adozione di una misura a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, può notificare al Consiglio e alla Commissione la sua intenzione di accettarla. In tal caso si applica, con gli opportuni adattamenti, la procedura di cui all'articolo III-420, paragrafo 1 della Costituzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-a-4