Allegato›Parte IV
Art. 7
In vigore dal 22 apr 2005
Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-a-7