AllegatoParte IV

Art. 7

In vigore dal 22 apr 2005
Qualora la Danimarca non sia vincolata da una misura adottata a norma della parte III, titolo III, capo IV della Costituzione, essa non subisce alcuna conseguenza finanziaria di tale misura diversa dai costi amministrativi che ne derivano per le istituzioni, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, decida altrimenti.
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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57#art-a-7

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