Protocollo 4›Titolo II
Art. 7
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
In vigore dal 25 gen 2005
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell', le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come
tali dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio
(ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vaglio o cernita, sele-
zione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composi- zione di assortimenti di articoli), lavaggio, verniciatura,
riduzione in pezzi;
c) i) il cambiamento di imballaggi, la scomposizione e composizione di confezioni;
ii) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone, su tavolette ecc., e ogni altra semplice operazione di condi- zionamento;
d) l'apposizione di marchi, etichette o altri analoghi segni distin- tivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni
fissate nel presente protocollo per poter essere considerati ori- ginali della Comunità o del Libano;
f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un pro-
dotto completo;
g) il cumulo di due o più operazioni di cui nelle lettere a)-f);
h) la macellazione degli animali.
2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo I, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella Comunità oin Libano su quel prodotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-7