Protocollo 4Titolo II

Art. 4

Cumulo diagonale dell'origine

In vigore dal 25 gen 2005
Cumulo diagonale dell'origine 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, i materiali originari di uno dei paesi firmatari di un accordo euromediterraneo di associazione ai sensi degli accordi tra la Comunità e il Libano e detti paesi, incorporati in un prodotto ottenuto nella Comunità o in Libano, si considerano originari della Comunità o del Libano. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. Questo paragrafo non si applica ai materiali originari della Turchia elencati nell'allegato III del presente protocollo. 2. I prodotti ai quali è stato riconosciuto il carattere originario a norma del paragrafo 1 continuano ad essere considerati prodotti originali della Comunità o del Libano unicamente se il valore aggiunto nella Comunità o in Libano supera il valore dei materiali utilizzati originali di uno qualsiasi degli altri paesi di cui al paragrafo 1 - In caso contrario, detti prodotti si considerano originali del paese di cui al paragrafo 1 del quale sono originali i materiali utilizzati con il valore superiore. Ai fini della determinazione dell'origine non si tiene conto dei materiali originali degli altri paesi di cui al paragrafo 1 che sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nella Comunità o in Libano. 3. Il cumulo di cui al presente articolo si può applicare solo se ai materiali utilizzati è stato riconosciuto il carattere originario mediante l'applicazione di norme d'origine identiche a quelle del presente protocollo. La Comunità e il Libano si comunicano reciprocamente, tramite la Commissione europea, i termini degli accordi conclusi con gli altri paesi di cui al paragrafo 1 e le corrispondenti norme di origine. 4. Una volta soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, e semprechè sia stata fissata una data per l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, ciascuna delle Parti adempie i propri obblighi in termini di notifica e di informazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-p-4-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo