Accordo›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 25 gen 2005
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cercherà di trovare nuove forme di cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-4