Accordo

Art. 9

In vigore dal 25 gen 2005
1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Libano dei prodotti originari della Comunità sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'88% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 76% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 64% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 52% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 28% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 16% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri residui vengono aboliti. 2. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 può essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all'aliquota di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-9

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