Accordo
Art. 8
In vigore dal 25 gen 2005
I prodotti originari del Libano sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;324#art-a-8